Le Regole dei Farmaci Orfani: il Rapporto OSSFOR

Il Rapporto Annuale di OSSFOR è uno strumento utile per comprendere quale sia la governance delle malattie rare e dei farmaci orfani, in particolare il processo che va dall’autorizzazione all’immissione al commercio fino alla negoziazione del prezzo e della classe di rimborsabilità

Cover Rapporto Annuale OSSFOR

Il Rapporto Annuale di OSSFOR è uno strumento utile per comprendere quale sia la governance delle malattie rare e dei farmaci orfani, in particolare il processo che va dall’autorizzazione all’immissione al commercio fino alla negoziazione del prezzo e della classe di rimborsabilità

Il Rare Disease Day del 28 febbraio, la ricorrenza annuale che da ormai undici anni si tiene nell’ultimo giorno di febbraio il cui scopo è quello di diffondere ed aumentare la consapevolezza sulle malattie rare e il loro impatto sulla vita dei pazienti da parte dell’opinione pubblica e decision maker, offre l’opportunità di approfondire alcuni dei temi legate a queste ultime.

In particolare, uno degli aspetti poco trattati per la sua complessità ma di grande interesse per la sua importanza è quello dell’iter di autorizzazione al commercio dei farmaci orfani. Uno strumento utile per trattare questo argomento è il I Rapporto Annuale di OSSFOR (Osservatorio Farmaci Orfani), il centro studi dedicato al settore delle malattie rare fondato nel 2016 da un’iniziativa congiunta del di C.R.E.A. Sanità e di Osservatorio Malattie Rare – OMAR, intitolato Impatto e governance delle malattie rare e dei farmaci orfani, presentato lo scorso 28 Novembre.

In alcuni capitoli del rapporto, in particolare nel primo e nel terzo, vengono descritte in maniera puntuale tutte le fasi riguardanti il processo regolatorio dei farmaci, naturalmente con un occhio di riguardo per quelli riconosciuti come orfani. Il rapporto non si limita solamente a descrivere tutto l’iter di approvazione del farmaco e di determinazione sia del prezzo che della classe di rimborsabilità, ma anche ad analizzare le tempistiche che fra uno step e l’altro proprio focalizzando l’attenzione su gruppi campione di farmaci orfani approvati dall’EMA nell’arco di un decennio.

I processi in breve

La designazione di farmaco orfano viene prima valutata dal Comitato per i Medicinali Orfani (COMP) attivo presso l’EMA e, su parere positivo del Comitato, finalizzata dalla Commissione Europea. Ottenuta la designazione, il farmaco viene inserito nel Registro dei Farmaci Orfani ed in seguito potrà ottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) dopo essere stato valutato e autorizzato attraverso la procedura centralizzata, come previsto dalle normative comunitarie. Affinché un farmaco sia riconosciuto come orfano deve avere i requisiti elencati nell’art. 3 del Regolamento CE 141/2000 (elencati nel post Malattie Rare e Farmaci Orfani pubblicato su questo blog) ai quali vanno aggiunti poi quelli di efficacia sicurezza e qualità necessari per essere autorizzato ad essere disponibile sul mercato.

Focalizzandosi sull’iter regolatorio italiano, una volta che un farmaco orfano ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’EMA viene poi sottoposto al vaglio delle Commissioni dell’AIFA (la Commissione Tecnico Scientifica e la Commissione Prezzo e Rimborso) per la definizione del prezzo e l’attribuzione della classe di rimborso, entrambe oggetto di negoziazione con l’azienda farmaceutica. La descrizione dell’intero processo fatta dal rapporto parte dal ricevimento della notizia dell’ottenimento dell’autorizzazione centralizzata all’immissione in commercio di un farmaco orfano e dalla seguente richiesta dell’azienda farmaceutica di poter commercializzare il farmaco sul territorio italiano.

In particolare, con il cosiddetto Decreto Balduzzi del 2012 e con il successivo Decreto del Fare del 2013 sono stati introdotti degli elementi di estrema importanza per l’accesso al mercato dei farmaci orfani:

  • la classe Cnn dedicata ai farmaci autorizzati per i quali non è stata ancora avviata la negoziazione per la valutazione della rimborsabilità. Ciò permette all’azienda farmaceutica di rendere il proprio farmaco disponibile sul mercato con un prezzo definito dall’azienda stessa;
  • la rimozione del farmaco dalla sezione Cnn, nel caso in cui il titolare dell’AIC di un farmaco orfano non presenti la domanda di riclassificazione dalla classe Cnn e di contrattazione del prezzo entro i trenta giorni di proroga che l’AIFA concede alla scadenza dei trenta giorni di tempo dalla data dell’AIC. In tal modo, se le domande di riclassificazione non vengono presentate secondo le tempistiche prima indicate al farmaco orfano viene chiuso di fatto l’accesso al mercato.

Inoltre è stato creato un ulteriore elenco di farmaci, istituito con la Legge n. 648/96, che possono essere erogati a carico del SSN (previo parere della Commissione tecnico scientifica dell’AIFA) nei casi in cui non esista un’alternativa terapeutica valida , e che comprende i medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i farmaci non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica, e quelli da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

Tempistiche associate ai processi

Considerando l’arco di un decennio, il tempo che intercorre dal momento della designazione di un farmaco come orfano e la sua autorizzazione al commercio è in media di 52 settimane con un valore mediano di 45 settimane. Poiché tale lasso di tempo è sensibilmente aumentato, le analisi svolte dagli autori del rapporto risulta che questo recente incremento è dovuto principalmente all’aumento del tempo che intercorre fra la designazione di farmaco orfano e la presentazione della richiesta di immissione al commercio da parte dell’azienda farmaceutica. Tuttavia, di contro, tale incremento è stato mitigato da una riduzione della durata del processo di autorizzazione EMA.

Sul piano nazionale, dopo un’impennata avvenuta fra il 2011 e il 2013, nel successivo triennio si è registrata una riduzione della durata del processo, con una media di 13 mesi (valore mediano 12) tra autorizzazione EMA e Determina AIFA di prezzo e rimborso. La riduzione delle tempistiche sembra essere correlata all’effettiva attivazione delle novità legislative introdotte in questi ultimi anni.

 

Dino Biselli

 

Fonti Principali
Primo Rapporto Annuale OSSFOR

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